Lo scontrino elettronico, o scontrino fiscale elettronico, è uno scontrino rilasciato da un esercente a fronte di una vendita al consumatore finale.
Che cos’è e come funziona lo scontrino elettronico?
Nel processo di digitalizzazione delle procedure fiscali, il cui obiettivo è contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, gioca un ruolo di primo piano lo scontrino elettronico, detto anche scontrino fiscale elettronico oppure scontrino digitale o telematico, che insieme all’obbligo di fatturazione elettronica è una delle misure adottate dal Governo per combattere le frodi ai danni del sistema fiscale.
L’emissione del tradizionale scontrino cartaceo con quello elettronico è scattata il 1° luglio 2019 per tutti quegli operatori economici che l’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri. Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, ci sono coloro che in precedenza emettevano ricevute fiscali, come, ad esempio artigiani, alberghi e ristoranti. Per il consumatore, invece, cambia davvero poco: al posto dello scontrino o ricevuta fiscale, riceve un documento commerciale che non ha valore fiscale ma può essere conservato come garanzia dell’acquisto del bene/servizio o usato per un cambio o come prova di acquisto.
Che cos’è, nella pratica, lo scontrino fiscale? Lo scontrino digitale è l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati necessari ai fini fiscali, ovvero i cosiddetti corrispettivi giornalieri che devono essere comunicati dal commerciante all’Agenzia delle entrate. Per rispettare questo obbligo e non incorrere in sanzioni l’esercente deve dotarsi di un Registratore Telematico (RT), cioè un registratore di cassa con capacità di connettersi a Internet, che invierà i corrispettivi giornalieri all’agenzia fiscale.
Che cosa fa il Registratore Telematico? Questo strumento memorizza l’operazione e nello stesso tempo emette il documento commerciale proprio come farebbe un tradizionale registratore di cassa. La differenza sta nel fatto che l’RT, al momento della chiusura e in automatico, predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata e lo trasmette al sistema dell’Agenzia delle entrate in modo sicuro.
Questo significa che si può utilizzare l’RT anche senza connessione alla rete Internet nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni e connettere il dispositivo alla rete Internet al momento della chiusura di cassa finché non abbia completato la trasmissione.
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5 cose che devi conoscere sullo scontrino elettronico
Una volta chiarito in che cosa consiste l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, vediamo quali sono le cinque cose che bisogna assolutamente sapere sullo scontrino elettronico:
- I dati da indicare nel documento commerciale
All’interno dello scontrino elettronico devono comparire i seguenti dati: Data e orario di emissione del documento; Numero progressivo; Ditta, denominazione o ragione sociale, numero di P.IVA, nome e cognome dell’emittente; Luogo in cui si svolge l’attività; Descrizione dei beni venduti o dei servizi prestati; Ammontare del corrispettivo totale e di quello pagato dal cliente. - Che cosa succede se il Registratore Telematico non funziona?
In questo, si hanno a disposizione 12 giorni di tempo per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al fisco. - La procedura web come alternativa all’RT
Per coloro che utilizzavano ricevute compilate a mano è possibile ricorrere alla procedura gratuita predisposta dall’Agenzia delle entrate al posto del Registratore Telematico. In questo caso occorre però ricordarsi che, a differenza dell’RT, la procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione dell’operazione. La Procedura Web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, è utilizzabile anche su dispositivi mobili ed è adatta soprattutto agli esercenti che effettuano operazioni a ridotta frequenza giornaliera. - Soggetti obbligati e soggetti esonerati
Sono obbligati a utilizzare l’RT tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972, vale a dire i commercianti al minuto ed assimilati.
A stabilire quali sono, invece, i soggetti esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 10 maggio 2019 che esclude: Tabaccai, giornalai e venditori di prodotti agricoli; Chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico; I soggetti che effettuano operazioni marginali. - Quali sono le sanzioni per chi non si adegua alla normativa?
Tutte le attività che non si adeguano alla procedura di emissione di scontrino elettronico, a partire dal 1° gennaio 2021, possono essere sanzionate: Nei casi di mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero di memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o errati, si applica una sanzione pari al 90 per cento dell’imposta; Nei casi in cui le violazioni non incidano sulla corretta liquidazione del tributo, viene applicata una sanzione pari a 100 euro per trasmissione; Per quattro violazioni nel corso di 5 anni, si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi.
Per quanto concerne invece l’obbligo di dotarsi di registratore di cassa telematico, il regime sanzionatorio prevede: Una sanzione del 90% che si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori di cassa telematici; Una sanzione che va da 250 a 2.000 euro in caso di mancata richiesta di intervento per la manutenzione del RT, ovvero di omessa verifica periodica; Una sanzione da 1.000 a 4.000 euro in caso di omessa installazione del registratore telematico.
In aggiunta, chi manomette o altera i registratori o li utilizza manomessi o alterati oppure consente ad altri di usarli per eludere le norme, incorre in una sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, nonché nella sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).
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