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Scontrino elettronico: tutto quello che devi sapere
Lo scontrino elettronico è la versione digitale del tradizionale scontrino fiscale cartaceo e implica l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Che cos’è lo scontrino elettronico?
Lo scontrino cartaceo e la ricevuta fiscale sono destinati a scomparire per lasciare spazio allo scontrino elettronico che, insieme all’obbligo di fatturazione elettronica, è una delle misure introdotte Governo per contrastare l’evasione fiscale.
Che cos’è lo scontrino elettronico? Il termine scontrino elettronico fa riferimento alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati necessari ai fini fiscali, ovvero i cosiddetti corrispettivi giornalieri.
Il documento può essere emesso in due modi
- Utilizzando un registratore telematico (RT), ossia un registratore di cassa con capacità di connettersi a internet. Il registratore telematico può memorizzare la singola operazione ed emette il documento commerciale ma, a differenza del registratore di cassa tradizionale, al momento della chiusura invia il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi direttamente all’Agenzia delle entrate;
- Attraverso un documento commerciale online presente nel portale Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle entrate e utilizzabile anche su dispositivi mobili. La procedura web è messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia.
I corrispettivi devono essere registrati quotidianamente ma se al momento di chiusura di cassa il registratore telematico non funziona, a causa di problemi di connettività alla rete internet, l’esercente ha 12 giorni di tempo per trasmettere i dati al fisco.
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Scontrino fiscale elettronico: quali dati deve contenere
Ecco quali sono i dati che devono comparire all’interno dello scontrino elettronico:
- Data e orario di emissione del documento;
- Numero progressivo;
- Ditta, denominazione o ragione sociale, numero di P.IVA, nome e cognome dell’emittente;
- Luogo in cui si svolge l’attività;
- Descrizione dei beni venduti o dei servizi prestati;
- Ammontare del corrispettivo totale e di quello pagato dal cliente.
Date e proroghe: quando scatta l’obbligo dei corrispettivi telematici
L’obbligo di emissione di scontrino elettronico e trasmissione telematica dei corrispettivi fa riferimento a due date:
- 1° luglio 2019: lo scontrino elettronico diventa obbligatorio per tutte le aziende con un volume d’affari superiore a 400.000 €;
- 1° ottobre 2021: è la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020” e del conseguente adeguamento dei registratori telematici per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed attività assimilate ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 633/1972. Il termine massimo per adeguarsi al nuovo tracciato per l’invio dei corrispettivi telematici giornalieri è stato modificato più volte a causa della difficoltà legate alla crisi epidemiologica da Covid-19. Infatti, in precedenza il termine era stato fissato per il 1° gennaio 2020 e successivamente prorogato al 1° luglio 2020, poi al 1° gennaio 2021 e infine al 1° aprile 2021.
Inoltre, sono stati adeguati al 30 settembre 2021 i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello di RT già approvato dall’Agenzia delle entrate.
Quali sono i soggetti esonerati dall’obbligo dello scontrino elettronico?
Il Decreto Legge 34/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) stabilisce quali sono i soggetti esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Le attività che godono dell’esenzione sono:
- Tabaccherie
- Edicole
- Servizi di trasporto pubblico
- Venditori di prodotti agricoli
- Servizi di telecomunicazione e radiodiffusione
- Esercizi di distribuzione del carburante (per le operazioni diverse dalla vendita di benzina e gasolio)
- Servizi di gestione delle lampade votive nei cimiteri
- Chi svolge attività marginali
Sanzioni corrispettivi elettronici: cosa prevede la normativa
L’applicazione delle sanzioni è disciplinata dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, commi 2-bis e 3, articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis e articolo 12, comma 2) e in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono trasmessi con dati incompleti o non veritieri, prevede quanto segue:
- Sanzione pari al 90% dell’imposta se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati o trasmessi. La sanzione si applica una sola volta nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50 mila euro, da uno a sei mesi);
- Sanzione pari al 90% dell’imposta in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2 mila euro;
- Sanzione amministrativa fissa di 100 euro nei casi in cui l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo;
- Sanzione da 3.000 a 12.000 euro per chi manomette o altera i registratori o li utilizza manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme. A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).
Emissione dello scontrino elettronico: i vantaggi per esercenti e clienti
L’introduzione dei corrispettivi elettronici comporta semplificazioni e vantaggi per gli operatori economici:
- Non è più necessario tenere il registro dei corrispettivi poiché la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno;
- Non è più̀ necessaria la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti come avveniva, per esempio, con le copie delle ricevute fiscali, con una conseguente riduzione dei costi e vantaggi operativi;
- Chi si dota di Registratore Telematico non deve più conservare il libretto di servizio perché tutte le informazioni sulla verificazione periodica sono memorizzate e trasmesse telematicamente all’Agenzia dall’apparecchio e possono, in qualsiasi momento, essere consultate nel portale Fatture e Corrispettivi;
- Riduzione dei costi per la verifica periodica del registratore telematico rispetto a quelli sostenuti per i tradizionali registratori di cassa poiché si passa da una verificazione annuale a una biennale;
- Chi utilizza la procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate non deve sostenere il costo di acquisto del bollettario madre/figlia.
Gli esercenti devono rilasciare al cliente, al posto dello scontrino tradizionale, un documento commerciale che non ha alcun valore fiscale ma è valido solo per garanzia, cambi e resi. Il suddetto documento può essere rilasciato sotto forma cartacea o digitale (via mail).
Inoltre, il cliente non deve più esibire lo scontrino cartaceo nel caso in cui gli venga richiesto dalle autorità ma è tenuto a comunicare esclusivamente l’importo speso.