Bonus POS 2021: i vantaggi per gli esercenti
Il decreto Fisco, Lavoro e Imprese, promosso dal Governo Draghi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2021, sospende il Cashback e introduce alcune importanti novità per il Bonus POS 2021.
Tutte le novità sulle commissioni dei terminali POS
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 giugno 2021, n.99, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” che punta a incentivare la diffusione e l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici attraverso il Bonus POS 2021.
La prima novità introdotta dal nuovo decreto è la modifica dell’articolo 22 D.L. n. 124/2019 che porta il bonus POS del 30% al 100% per gli esercenti che sono dotati di un registratore di cassa elettronico collegato col terminale POS.
Le tipologie di transazioni soggette all’erogazione del credito d’imposta, maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, sono tutti i pagamenti effettuati con carta di debito, di credito, prepagata o mediante altri strumenti di pagamento digitali, come e-wallet, smartphone o smartwatch.
Possono beneficiare del Bonus POS 2021 tutti gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni con un fatturato annuo uguale o inferiore a 400.000€ (nell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento), ovvero piccole e medie attività che dispongono di un registratore di cassa elettronico per la trasmissione dei corrispettivi.
Come si ottiene il credito di imposta sulle commissioni POS? L’operatore finanziario di riferimento comunica per via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, tutti i dati necessari al fine di verificare l’idoneità dell’attività in merito alla ricezione del credito d’imposta.
Il Bonus del 100% potrà essere incassato in compensazione mediante il modello F24 a partire dal mese successivo a quello durante il quale sono state sostenute le spese. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e non sarà tassato né ai fini IRAP, né ai fini IRES.
Non hai ancora un terminale POS per accettare pagamenti elettronici?
Scegli il POS senza canone mensile di Axepta più adatto alle tue esigenze e ottieni il 30% del Bonus POS, o il 100% se hai un registratore di cassa elettronico collegato al POSPagamenti elettronici e Bonus POS 2021: come funziona il doppio credito di imposta?
In base a quanto stabilito dal decreto Fisco, Lavoro e Imprese del Governo Draghi, gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che dispongono di un registratore di cassa elettronico per la trasmissione telematica dei corrispettivi possono beneficiare di un credito d’imposta fino al 100% se decidono di servirsi di un terminale di pagamento POS collegato al registratore di cassa.
Inoltre, la modifica all’articolo 1 comma 11 del D.L. n 99 introduce l’art. 22 bis contenente un ulteriore credito d’imposta parametrato al costo di acquisto, noleggio o utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per gli esercenti che tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti collegati a registratori di cassa elettronici.
Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:
- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Il secondo bonus spetta invece agli stessi soggetti che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Con riferimento al prossimo anno 2022, il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:
- 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa, e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Inoltre, i crediti d’imposta riconosciuti non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF e del valore della produzione ai fini IRAP.
Sospensione del Cashback: cosa prevede il decreto Fisco, Lavoro e Imprese
Oltre alle novità relative al Bonus POS 2021, il decreto n. 99 del 30 giugno 2021 prevede anche la sospensione del Cashback per il secondo semestre dell’anno a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
Il programma, che attribuisce dei rimborsi in denaro per gli acquisti fatti tramite l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, dovrebbe ripartire dal 1° gennaio 2022 e proseguire fino al 30 giugno 2022.
Il decreto del Governo Draghi fa slittare anche i tempi dei rimborsi che non saranno più pagati entro 60 giorni ma entro 150 giorni (5 mesi). Quindi, i rimborsi del Cashback saranno erogati con le seguenti scadenze:
- Entro il 30 novembre 2021 quelli relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021;
- Entro il 30 novembre 2022 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022.
Il provvedimento stabilisce inoltre il termine di 120 giorni per fare un reclamo e 30 concessi a Consap, la Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici, per valutarli.