DDT o Documento di Trasporto: tutto ciò che devi sapere
Che cos’è il Documento di Trasporto? Il Documento di Trasporto, conosciuto più comunemente come DDT, è un documento con validità fiscale utilizzato per giustificare il trasferimento di merci da parte di società operanti nel commercio di prodotti, semilavorati e materie prime.
Il DDT è stato introdotto dal DPR 472/96 in sostituzione del documento denominato Bolla Accompagnatoria, utilizzato fino al 1996 per giustificare lo spostamento di merci. Il Documento di Trasporto svolge il compito di certificare un trasferimento di merci tra due soggetti, cedente (venditore) e cessionario (acquirente).
Il DDT deve sempre essere emesso in duplice copia, una destinata al cedente e una destinata al cessionario. Indipendentemente dal soggetto al quale viene affidato l’incarico del trasporto, il DDT deve essere emesso prima dell’invio della merce, al fine di accompagnare il carico fino a destinazione. In caso di emissione elettronica, il documento può non accompagnare la merce, ma deve essere inviato al cliente non oltre la mezzanotte del giorno della spedizione.
Scopriamo insieme cosa dice la normativa riguardo al Documento di Trasporto, in quali casi deve essere emesso e quali sono le informazioni che deve necessariamente contenere.
Emissione e archiviazione Documento di Trasporto: cosa dice la normativa
L’emissione del Documento di Trasporto è obbligatoria in tutti i casi di trasporto merci. Il DDT può essere emesso sia in formato cartaceo che in formato elettronico: non è necessario che accompagni fisicamente il carico della spedizione, ma è fondamentale che risulti disponibile in caso di controlli.
DDT trasporto: cosa accade quando un trasporto di merci da cedente a cessionario non è certificato dal Documento di Trasporto? In caso di controllo, qualora la documentazione di trasporto non sia presente sul mezzo di trasporto, può verificarsi il fermo amministrativo con multa tra i 400€ e i 1200€. Di seguito, il conducente dovrà presentare la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, entro i 60 giorni successivi al controllo.
Qualora non risulti possibile provare l’esistenza del Documento di Trasporto, si incorre nell’illecito amministrativo con sanzioni tra i 2000€ e i 6000€. Nel caso in cui il conducente risulti in grado di provare la regolarità del trasporto, la sanzione sarà più lieve, in caso contrario verrà comminata la multa massima con possibile fermo del veicolo per tre mesi.
Inoltre, essendo un documento valido a livello fiscale, il DDT è soggetto alle procedure di conservazione legate ai documenti obbligatori ai fini IVA previste dall’Art. 39 del DPR 633/72. Infatti, il Documento di Trasporto deve essere conservato per almeno 10 anni dalla data di emissione ai fini civilistici. Mentre, ai fini fiscali l’archiviazione del documento di trasporto è obbligatoria fino alla definizione degli accertamenti relativi al periodo d’imposta corrispondente.
DDT: quando si emette?
Quando è necessario emettere il Documento di Trasporto? La normativa prevede due eventualità nelle quali è obbligatorio l’utilizzo del DDT:
- In caso di fatturazione differita
Con la fatturazione elettronica differita l’attività ha la possibilità di emettere un unico documento fiscale contenente un riepilogo di operazioni di uno specifico cliente (avvenute durante lo stesso mese). Diversamente dalla fattura ordinaria, quella differita non viene emessa nel momento della consegna della merce, ma deve essere emessa entro il 15 del mese successivo all’acquisto.
Quando si parla di fatturazione differita, la merce in questione deve sempre viaggiare con il DDT. Qualora il Documento di Trasporto non fosse presente, la fatturazione dovrebbe avvenire obbligatoriamente entro lo scadere del giorno della consegna della merce.
- In caso di movimentazione di merce non destinata al trasferimento di proprietà
Il secondo caso in cui è necessario emettere il DDT è quello della movimentazione di merce non destinata al trasferimento di proprietà. In questa situazione la merce viene trasferita per una motivazione diversa dalla vendita. Per questo, il DDT dovrà contenere la causale del trasporto della merce:
- Omaggio: questa causale viene indicata quando l’attività invia prodotti in omaggio ai clienti. Trattandosi di regali, l’attività non deve ricevere alcun pagamento: per questo la fattura emessa sarà valida sono ai fini della rivalsa IVA;
- Conto visione: in questa situazione l’attività spedisce della merce affinché il cliente possa prenderne visione. In seguito all’ispezione da parte del cliente, la merce verrà rimandata al mittente. Qualora la merce non dovesse tornare, dopo un anno dall’emissione del DDT, l’attività sarà comunque tenuta ad emettere la fattura;
- Conto vendita: si inserisce questa causale nel Documento di Trasporto quando l’attività spedisce la merce a un cliente incaricato della vendita. La proprietà della merce rimane dell’azienda, ma entro un anno tutti i beni dovranno essere resi o fatturati;
- Conto deposito: il DDT contiene questa causale quando si verifica un trasferimento di merce dal deposito di partenza a un altro deposito;
- Conto lavorazione: in questo caso la merce viene inviata dall’azienda ad un’altra attività, incaricata della lavorazione. In seguito alla lavorazione, la merce viene rimandata all’azienda iniziale che ne conserva la proprietà;
- Prestito d’uso: il DDT può contenere questa causale quando i prodotti vengono inviati al fornitore per essere utilizzati nell’immediato durante i processi di lavorazione;
- Tentata vendita: questa situazione si verifica quando l’attività non ha ancora ultimato la vendita con il cliente e intende farlo in seguito alla spedizione. La merce viene caricata sul mezzo di trasporto, portata a destinazione e di seguito venduta;
- Riparazione o riparazione in garanzia: in questo caso la merce viene trasportata per effettuare riparazioni e poi essere rispedita al cliente. Nel caso in cui la merce risulti ancora in garanzia sarà sufficiente emettere il DDT, in caso contrario dovrà essere emessa anche la fattura dell’intervento di riparazione;
- Reso per accredito: in questo caso la merce è stata resa dal cliente all’azienda. Il cliente desidera ricevere un rimborso e per questo è necessario emettere – oltre al DDT – una nota di credito;
- Reso per sostituzione: anche in questo caso la merce è stata resa dal cliente all’azienda. Il cliente non desidera ricevere un rimborso, bensì sostituire la merce con un altro prodotto.
Modello Documento di Trasporto: i dati da inserire
La normativa non stabilisce un modello di compilazione specifico per il DDT. Tuttavia, pur non esistendo vincoli di forma, il DPR 472/96 indica quali informazioni devono essere obbligatoriamente inserite all’interno del documento perché risulti valido.
Come compilare un documento di trasporto? Ecco quali dati inserire:
- Numero progressivo del DDT;
- Data di compilazione;
- Data di consegna: qualora la data di compilazione del documento e quella di consegna della merce non coincidano, è necessario specificare quale sia la data di consegna;
- Generalità del cedente: denominazione o ragione sociale (nome e cognome in caso di persone fisiche), P.IVA, codice fiscale e indirizzo di residenza o domicilio;
- Generalità del cessionario: denominazione o ragione sociale (nome e cognome in caso di persone fisiche), P.IVA, codice fiscale e indirizzo di residenza o domicilio;
- Generalità del trasportatore (se il trasporto è affidato a soggetti terzi): qualora il trasporto dovesse essere effettuato da più vettori, sarà sufficiente indicare le generalità della prima azienda trasportatrice;
- Informazioni sulla merce trasportata: tipologia e descrizione della merce trasportata, quantità di beni suddivisi per voce/articolo e peso della merce.
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