Con il nuovo anno scatta l’obbligo della fattura elettronica carburante, dopo che la legge di Bilancio 2018 ha definitivamente mandato in pensione la vecchia scheda carburante in formato cartaceo.
La legge di Bilancio 2018, prima, e il Decreto legge n.79 del 2018, dopo, hanno mandato in pensione la vecchia scheda carburante. Pertanto, a partire dall’1 gennaio 2019, non sarà più possibile registrare a mano, su documento cartaceo – e con il timbro dell’esercente – gli acquisti effettuati di carburante. L’obbligo vale per i professionisti titolari di partita IVA e per le piccole, medie e grandi aziende che hanno la necessità, tra gli altri vantaggi, di detrarre i costi dei rifornimenti.
Le nuove norme hanno destato più di una preoccupazione tra gli operatori del settore, tanto che l’amministrazione centrale ha deciso di prorogare di sei mesi l’entrata in vigore della fattura elettronica carburante obbligatoria.
Fino al 31 dicembre 2018, infatti, in regime di deroga, i titolari delle stazioni di servizio potranno decidere discrezionalmente se attestare il pagamento effettuato con la fattura elettronica carburante o ancora con la vecchia scheda.
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Fattura elettronica carburante: ecco per chi scatta l’obbligo
Il 2 luglio 2018, con la Circolare n.13/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito una serie di dubbi sui soggetti destinatari dell’obbligo e sulle modalità per mettersi in regola, senza incorrere in sanzioni.
Nella Circolare in questione si esplicita, si da subito, che «la norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere […] interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale. Pertanto […] solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.»
L’Agenzia delle Entrate evidenzia, in sostanza, che sono da documentare con fattura elettronica carburante tutte le cessioni di benzina e di gasolio effettuate tra soggetti passivi di imposta destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
Tra questi soggetti risultano escluse tutte le «vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n.98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n.111 del 15 luglio 2011, ndr) e da coloro che applicano il regime forfettario […]» e, fino alla fine del 2018, tutte le vendite effettuate «presso gli impianti stradali di distribuzione.»
Benzina e gasolio in motori per autotrazione
In sostanza le modalità con le quali è necessario produrre regolare documentazione riguarda «qualsiasi cessione di beni indicati e, quindi anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista).
Con questa premessa la Circolare n.13/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate sottolinea che sono la tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l’obbligo della fatturazione elettronica.
Infatti l’obbligo vige per «le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada.»
Restano ovviamente esclusi dalle nuove disposizioni concernenti la fattura elettronica carburante i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni.
I codici da riportare nella fattura elettronica carburante
In considerazione della differente applicazione dell’obbligo a seconda della tipologia di soggetto passivo e di bene acquistato, è necessario tener presente quali sono i codici identificativi di benzine e gasolio da riportare in fattura.
A definire i codici di riferimento per i prodotti energetici è l’Agenzia delle dogane, secondo la seguente catalogazione:
- Vendita di benzina senza piombo; Ottani > 95 e < 98: codice 27101245
- Vendita di benzina senza piombo; Ottani > 95: codice 27101249
- Vendita di olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%: codice 27101943
- Vendita di olio da gas denaturato avente tenore, in peso, di zolfo < 0,001%: codice 27102011
I tempi di emissione della fattura elettronica
La normativa prevede l’emissione della fattura elettronica entro le 24 ore dalla cessione del carburante. E considerando che l’emissione, la trasmissione e la consegna della fattura avviene per messo del Sistema di Interscambio (SDI), soggetto a variabili operative, è obbligatorio riportare la data in cui il file è stato generato ed inviato al sistema SDI.
L’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica carburante è stata, fin da subito, percepita come un onere in più dai soggetti passivi e dalle associazioni di categoria, così come avvenne con l’introduzione del POS obbligatorio.
L’intento del legislatore è, invece, quello di ridurre le violazioni in merito all’autocertificazione dei costi di benzina e gasolio, pertanto la deduzione di questi costi e la detraibilità dell’IVA sugli acquisti di carburante è possibile solo in presenza di pagamenti tracciabili a mezzo carte di credito, carte di debito o carte prepagate.