14 Novembre 2019
Fattura elettronica estero e Esterometro

Fattura elettronica estero: come fare con clienti stranieri

Fattura elettronica estero e Esterometro 2019: obblighi e modalità di emissione e ricezione

La Legge di Bilancio 2018 introduce l’obbligo di fatturazione elettronica dei corrispettivi su territorio italiano. Ma l’obbligo vale anche per i professionisti che vendono/comprano all’estero?

Dal 1 Gennaio 2019 l’emissione di fattura elettronica è obbligatoria in Italia per tutte le attività riguardanti cessione di beni e prestazioni di servizi. La normativa è valida esclusivamente per committenti, fornitori, clienti e venditori residenti o stabiliti sul territorio italiano. Infatti, la fattura elettronica estero è soggetta a regole differenti.

Bisogna emettere fattura elettronica verso i committenti esteri? Un venditore estero ha l’obbligo di emettere e-fatture per un cliente italiano? Le risposte a questi interrogativi arrivano dall’Agenzia delle Entrate nel mese di Luglio 2019, mediante la pubblicazione di un elenco di 80 FAQ sul sito ufficiale con lo scopo di chiarire ogni dubbio riguardo alla fatturazione elettronica.

Esistono due possibilità per quanto riguarda la fattura elettronica estero:

  1. Compilazione della comunicazione c.d. Esterometro, obbligatoria dal 1 Gennaio 2019 per registrare tutte le operazioni transfrontaliere;
  2. Emissione di una normale fattura elettronica, proprio come per un cliente/committente italiano. L’emissione di fattura elettronica verso estero, a differenza di quella verso committente o privato italiano, non è obbligatoria. Semplicemente darà la possibilità di non includere l’operazione registrata in fattura nella comunicazione Esterometro.

Scopriamo insieme cosa dice la normativa, come funziona l’emissione fattura a cliente estero e come funziona l’Esterometro 2019.

 

Esterometro normativa: obbligo fattura elettronica anche per l’estero?

La normativa di riferimento per la fattura elettronica 2019 estero è la Legge di Bilancio 2018, in particolare l’art. 1 comma 909, di seguito corroborato dal Provvedimento n. 89757 del 20 Aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate riguardante le “Tecniche per l’emissione e la ricezione di fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere”.

Queste normative stabiliscono che le operazioni transfrontaliere risultino esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica. Infatti, le attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi da e verso estero possono continuare ad essere registrate con fatture cartacee. Tutte le fatture devono comunque seguire la numerazione adottata per identificare le fatture elettroniche emesse e ricevute da venditori e committenti italiani. Infine, la normativa prevede che tutti i dati delle fatture non elettroniche transfrontaliere debbano essere comunicati periodicamente nella comunicazione c.d. Esterometro.

Infatti, dal 1 Gennaio 2019 è attivo l’Esterometro, ovvero la comunicazione obbligatoria per Legge per tutte le attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere. L’Esterometro deve essere compilato da tutti i titolari di P.IVA che emettono fatture non elettroniche all’estero e che ricevono fatture di acquisto da soggetto estero. Infatti, anche chi riceve fatture dall’estero è tenuto a compilare l’Esterometro per mettere al corrente dell’operazione l’Agenzia delle Entrate. Il soggetto IVA sarà escluso dall’obbligo di compilazione esclusivamente nel caso in cui sussista l’emissione di bolletta doganale per il bene o servizio venduto/acquistato.

Per chi è obbligatorio l’Esterometro? Gli obblighi e le esenzioni rimangono gli stessi della fatturazione elettronica:

  • Obbligo per tutti i soggetti titolari di P.IVA;
  • Esenzione per tutti i professionisti che rientrano nel regime forfettario e nel regime dei minimi, insieme alla categoria dei “Piccoli produttori agricoli”.

La comunicazione Esterometro deve avvenire mensilmente, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione o ricezione della fattura stessa.

L’unico modo per evitare la compilazione di questo documento (considerata piuttosto ostica per i professionisti) è emettere direttamente fattura elettronica verso estero. Infatti, è possibile anche scegliere – seppur non è obbligatorio per Legge – di emettere fatture elettroniche con il Sistema di Interscambio anche verso committenti esteri. Considerando che il cliente estero non potrà ricevere alcuna notifica dal sistema, in quanto non registrato all’SdI, è possibile inviare una riproduzione fisica della e-fattura anche in formato PDF via email. Tutte le fatture elettroniche a clienti esteri verranno automaticamente registrate dal SdI, senza il bisogno di comunicare le operazioni mediante Esterometro.

 

Operazioni transfrontaliere soggette a obbligo di comunicazione

Come già spiegato, anche le operazioni verso l’estero devono essere obbligatoriamente comunicate all’Agenzia delle Entrate. Come? Mediante la compilazione dell’Esterometro o mediante l’emissione di fattura elettronica estero. Scopriamo quali sono tutte le operazioni transfrontaliere soggette a obbligo di comunicazione:

  • Fatture emesse verso soggetti comunitari non residenti né stabiliti in Italia, per i quali non è già stata emessa fatturazione elettronica;
  • Fatture ricevute da soggetti comunitari non residenti né stabiliti in Italia;
  • Fatture emesse verso soggetti extracomunitari, per cui non è già stata emessa fattura elettronica né esiste alcuna bolletta doganale;
  • Autofatture per acquisti di beni procurati da fornitori extra Unione Europea (anche se presenti in magazzini italiani);
  • Autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari.

 

Fattura elettronica estero: come fare una fattura per l’estero

Come già spiegato, un soggetto titolare di P.IVA italiano può scegliere liberamente di emettere fattura elettronica anche verso committenti esteri. Così facendo, infatti, potrebbe riscontrare un importante vantaggio: evitare la compilazione della comunicazione Esterometro.

Ma come fare una fattura elettronica soggetto estero? La procedura resta la stessa utilizzata per l’emissione di fatture elettroniche in Italia, con qualche piccola differenza di compilazione:

  • Nel campo Codice Destinatario è necessario inserire il codice “XXXXXXX” (7 volte X) senza indicare il Codice Fiscale del destinatario;
  • Nel campo CAP andrà il codice “00000”, senza indicare il CAP del Paese di riferimento;
  • Il campo IVA è da compilare come segue:
  1. Se il soggetto ha sede all’interno dell’Unione Europea: va inserita la P.IVA comunitaria con l’identificativo della nazione di appartenenza;
  2. Se il soggetto ha sede fuori dai confini dell’Unione Europea: va inserito il codice “OO99999999999” (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9)
  3. Fattura elettronica cliente estero privato: non essendoci P.IVA, va inserito il codice numerico convenzionale “0000000” (codice a 7 zeri).

Ogni volta che si emette una fattura elettronica estero è fondamentale ricordare che va sempre inoltrata al committente/cliente una copia analogica (PDF o cartacea) del documento. Infatti, non essendo residente in Italia, il destinatario non avrà la possibilità di accedere al Sistema di Interscambio per visualizzare il file in formato Xml.

 

Esterometro istruzioni: dati obbligatori per compilarlo

Per chi sceglie di non emettere fattura elettronica verso estero, sarà obbligatorio compilare la comunicazione Esterometro. Scopriamo quali sono i dati obbligatori da inserire nel documento:

  • Dati identificativi del prestatore/cedente;
  • Dati identificativi del committente/cessionario;
  • Data del documento comprovante l’operazione transfrontaliera;
  • Data di registrazione (solo per i documenti ricevuti e per le relative note di variazione);
  • Numero del documento;
  • Base imponibile;
  • Aliquota IVA applicata;
  • Imposta applicata o tipologia dell’operazione (nei soli casi nei quali l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento).

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