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Fattura elettronica inviata in ritardo: tutto quello che devi sapere
Cosa prevede la legge in caso di fattura elettronica inviata in ritardo e quali sono le sanzioni?
Fattura elettronica: chi deve emetterla
A partire dal 1°gennaio 2019, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA che operano in ambito B2B e B2C. Il documento digitale è obbligatorio anche per la Pubblica Amministrazione già dal 31 marzo 2015.
I soggetti esclusi da tale obbligo sono:
- attività o professionisti che rientrano nel regime forfettario (Legge n. 98/14);
- attività o professionisti che si avvalgono del regime dei minimi o regime di vantaggio (comma 3, art. 27, decreto legislativo n. 98/2011);
- categoria dei produttori agricoli (comma 6, art.34, DPR 633/72).
Sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica anche le operazioni transfrontaliere. Ciò significa che le attività di cessione di beni e prestazioni di servizi da e verso l’estero possono continuare ad essere registrate con fatture cartacee. Tali fatture devono seguire la numerazione adottata per identificare le fatture elettroniche emesse e ricevute da venditori e committenti che operano in Italia.
Ma, cosa comporta inviare una fattura elettronica in ritardo? Scopriamolo insieme.
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Sanzione fattura elettronica inviata in ritardo: cosa dice la normativa
Cosa succede se si invia una fattura elettronica in ritardo? La normativa vigente prevede alcune sanzioni per le fatture elettroniche inviate in ritardo, con errori, scartate dal Sistema di Interscambio (SdI) oppure omesse.
L’articolo 6, comma 1, del D.lgs n. 471/1997 stabilisce che in caso di fattura elettronica inviata in ritardo o non emessa si applica “la sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta.”
La sanzione minima è pari a 500 euro. Se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000 euro.
L’intervento più recente dell’Agenzia delle Entrate in materia di sanzioni sulla fattura elettronica inviata in ritardo, omessa o errata è la risposta all’Interpello n. 129 del 14 maggio 2020. Il documento precisa che la trasmissione della fattura immediata emessa oltre la scadenza dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, anche se cade in un giorno festivo, è punibile con le sanzioni previste dalla normativa.
Non è quindi possibile applicare la norma secondo cui “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo” (articolo 7, lettera h, Dl n. 70/2011).
Riduzioni delle sanzioni: il ravvedimento operoso
Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso che consente di regolarizzare le violazioni e le omissioni tributarie.
L’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni:
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Qual è il codice tributo modello F24 per il pagamento delle sanzioni?
Il pagamento della sanzione deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911.
Termine emissione fattura elettronica: entro quando va inviata?
Il termine di emissione di una fattura elettronica dipende dal tipo di documento:
- nel caso di fattura immediata, l’invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI) è possibile entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ovvero dalla data del documento;
- nel caso di fattura differita, l’emissione e l’invio telematico della fattura elettronica deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
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Fatturazione elettronica, contabilità e pagamenti elettronici
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