Aprire un e-commerce normativa da considerare e obblighi
Il 2017 è stato l’anno dell’e-commerce. Il settore ha fatto registrare, infatti, una crescita del 17%, con un transato di 23 miliardi e mezzo di euro. Dati incoraggianti nonostante l’Italia occupi gli ultimi posti in Europa per gli investimenti nel commercio elettronico. Trentino, Umbria e Calabria sul podio; Friuli Venezia Giulia, Marche e Basilicata, invece, fanalino di coda di una speciale graduatoria stilata, su dati Istat, tra le regioni più attive nell’e-commerce.
Nonostante la quasi totale assenza di finanziamenti ed incentivi per chi decide di lanciare un e-commerce, tante imprese italiane continuano ad investire ed aprire un negozio online. Per qualcuna l’obiettivo è la valorizzazione e l’export del made in Italy. Anche se il 98% delle imprese si rivolge in maniera predominante alla clientela nazionale, il 55% di queste aziende comincia ad interessarsi al mercato europeo ed il 35% ha mire extra-continentali.
Ma, per aprire un negozio online è necessario conoscere quali siano gli obblighi fiscali e burocratici da rispettare. Aprire un e-commerce: scopriamo quali sono le normative di riferimento.
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Aprire un e-commerce: aspetti da non trascurare
Innanzi tutto va fatta una precisazione: l’apertura di un negozio online non ha meno incombenze di un negozio fisico. Alle aziende di commercio elettronico non è attributo lo status di startup, pertanto non hanno diritto a benefici quali fiscalità agevolata e sburocratizzazione. La burocrazia c’è e la normativa vigente, per alcuni aspetti, è particolarmente stringente.
A determinare i primi passi da compiere è la tipologia di società che desidera iniziare a vendere online.
Le categorie di partenza sono due:
- Società da costituire ex-novo
- Società già esistente che decide di aprire un ramo aziendale dedicato all’e-commerce
Nel primo caso, gli adempimenti fiscali ed amministrativi necessari vanno dall’apertura della partita IVA alla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), indicante il settore merceologico di vendita e l’attestazione di possesso dei requisiti morali e professionali, da depositare presso lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune fiscale di appartenenza; dall’iscrizione nel Registro delle imprese all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane; dagli adempimenti di natura previdenziale (Inps) agli adempimenti di natura assicurativa (Inail).
Nel secondo caso, invece, è necessario comunicare alla Camera di commercio lo svolgimento dell’ulteriore attività di vendita al dettaglio per corrispondenza e presentare la Scia.
Entrambe le tipologie di azienda, infine, sono tenute a richiedere all’Agenzia delle entrate l’attribuzione del codice Atecofin 47.91.10, che identifica il “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotti effettuato via internet” e, nella medesima modulistica, specificare l’Internet service provider (Isp) di riferimento, un indirizzo di posta elettronica, i recapiti telefonici e l’URL dedicato alla vendita online, classificato come proprio se la vendita si svolge su un sito web di proprietà, oppure classificato come ospitante se la vendita si svolge su marketplace come Amazon o eBay.
Infine, nel caso in cui l’e-commerce dovesse rivolgersi ad altri Paesi dell’Unione europea, scatta l’obbligo di iscrizione alla Vat information exchange system (Vies). La richiesta di iscrizione alla banca dati Vies può avvenire contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita IVA, indicando gli estremi dell’ipotetico volume d’affari nel mercato intracomunitario.
Aprire un e-commerce normativa di riferimento
Un negozio online è considerato un’attività commerciale per via elettronica, basato su singola vendita online o su vendite multiple. In quanto tale, è soggetto sia a normative relative ai consumi ed acquisto di beni, sia a normative relative al trattamento dei dati trasmessi elettronicamente.
La regolamentazione normative che caratterizza il commercio elettronico varia a seconda del destinatario della vendita. Se l’acquirente fa parte della categoria B2B (Business to Business) il rapporto tra venditore ed acquirente è regolato dalle normali norme previste dal Codice civile; se, invece, l’acquirente fa parte della categoria B2C (Business to Consumer), quindi il classico consumatore finale, il rapporto tra venditore ed acquirente è regolato dal Codice del consumo.
Ecco le principali norme da conoscere per aprire un e-commerce:
- Decreto legislativo n.70 del 9 aprile 2003
Il decreto legislativo n.70 del 9 aprile 2003, nel recepire la direttiva europea 2000/31/CE, ha stabilito che è possibile avviare un e-commerce senza autorizzazioni preventive, considerando però i requisiti professionali necessari per lo svolgimento di attività specifiche. Infatti, la vendita online può essere sia di tipo professionale che di tipo occasionale. Per vendita occasione si intende un’attività commerciale non effettuata con regolarità ma occasionalmente, che non necessità la realizzazione di un sito e-commerce dedicato e che non presuppone la pubblicazione di un catalogo. - Decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014
Il decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014, nel recepire la direttiva europea 2011/83/UE, ha apportato importanti modifiche al Codice del consumo (Decreto legislativo n.206 del 6 settembre 2005). Il Codice del consumo è un testo molto complesso per il settore e-commerce, anche per le continue modifiche ed integrazioni a cui stato soggetto negli ultimi anni. Le norme aggiornate riconoscono al consumatore maggiori tutele per quanto riguarda:
a) Il diritto di recesso e il diritto di ripensamento
Il diritto di recesso può essere esercitato entro un periodo più lungo, passato da 10 a 14 giorni dalla ricezione della merce. Il diritto di ripensamento invece dà la possibilità al consumatore di restituire il bene anche se in parte deteriorato, in quanto responsabile solo della diminuzione del valore del bene custodito.
b) I diritti del consumatore
Il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto e dovrà occuparsi del ripristino, senza spese, della conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione; della riduzione adeguata del prezzo; della risoluzione contrattuale qualora la riparazione, la sostituzione o la scontistica non fossero praticabili.
c) La vendita telefonica
Le vendite incassate via telefono necessitano, da parte dell’acquirente, di una conferma in forma cartacea o via e-mail e non solo con il semplice consenso telefonico.
d) La trasparenza delle spese
Il venditore è tenuto alla massima trasparenza per quanto riguarda tutte le eventuali spese che il consumatore potrebbe sostenere in caso di restituzione dei prodotti. Inoltre, il venditore non potrà imporre al consumatore costi superiori per pagamenti effettuati con carta di credito o bancomat. Questo punto evidenzia come il venditore ha degli obblighi informativi tassativi nei confronti del consumatore, anche su consegna beni e sulle spese di spedizione.
Il Codice del consumo regolamenta anche tutte le pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive. - Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
A decorrere dal 25 maggio 2018 potrà essere applicato il General data protection regulation (Gdpr), ovvero la normativa che regolamenterà la legislazione europea in materia di privacy e protezione dei dati personali. Il nuovo regolamento avrà un impatto su tutte le tipologie di aziende, di piccole e grandi dimensioni, e non riguarderà solo l’e-commerce, anche se il settore semplifica le vendite a livello globale. Il Gdop impone l’obbligo per l’azienda di proteggere i dati personali e di garantire ai clienti di esercitare in tal senso i propri diritti. - Regolamento europeo n.524/2013
Il Regolamento europeo n.524 del 2013 ha introdotto un sistema di risoluzione online delle controversie, nazionali e internazionali, concernenti tutti i contratti di vendita stipulati tra venditori professionisti e consumatori. L’e-commerce ha l’obbligo di dare massima visibilità a questa procedura, citando il regolamento, nelle proprie condizioni di vendita.
Infine, accanto a norme che pongono dei paletti, dalla fine di quest’anno, terminerà il geoblocking nell’Unione europea, grazie all’approvazione di un regolamento europeo che vieta questa “pratica2 nel mercato unico. Di fatto, da dicembre 2018, sarà possibile fare shopping online su siti stranieri con le stesse tutele, condizioni e garanzie del proprio Paese.