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TFR o trattamento di fine rapporto: tutto ciò che deve sapere il datore di lavoro per gestire correttamente la chiusura di un contratto di lavoro
TFR, buonuscita, liquidazione: il Trattamento di fine rapporto è conosciuto con diversi nomi e costituisce un diritto di tutti i lavoratori subordinati.
Chi gestisce un’attività certamente conosce le cosiddette “spettanze di fine rapporto”, ovvero una serie di retribuzioni economiche maturate dal lavoratore durante il periodo contrattuale, ma non erogate mensilmente in busta paga come il normale stipendio. Infatti, queste prestazioni economiche vengono concesse al dipendente “in differita”, ovvero solo al termine del rapporto lavorativo tra azienda e lavoratore. Tra le spettanze di fine rapporto, insieme a ferie e permessi residui e ratei di tredicesima e eventuale quattordicesima maturati, spicca senza dubbio il TFR, ovvero il Trattamento di Fine Rapporto.
Cos’è il TFR?
Il Trattamento di Fine Rapporto è la prestazione economica, erogata dal datore di lavoro, che spetta a ogni lavoratore subordinato nel momento della cessazione del rapporto lavorativo. Tale retribuzione interessa tutti i lavoratori subordinati indipendentemente dalla tipologia di contratto o dal settore pubblico o privato. La liquidazione deve essere erogata in qualsiasi eventualità di cessazione del rapporto: licenziamento, dimissioni, pensionamento o fallimento aziendale.
Il TFR non è un “bonus” o un premio, bensì è parte integrante della retribuzione maturata dal lavoratore durante le ore di lavoro. Infatti, si tratta a tutti gli effetti di una retribuzione differita, ovvero maturata mensilmente, ma conferita al lavoratore solo in un secondo momento, più precisamente al termine del rapporto contrattuale.
Scopriamo insieme qual è la normativa di riferimento per il trattamento di fine rapporto, come si calcola, quali sono le regole di tassazione e come deve essere erogato.
Normativa sul Trattamento di fine rapporto: obblighi e tempistiche
L’erogazione del Trattamento di fine rapporto, insieme a tutte le informazioni relative a calcolo e tassazione, è regolamentata dall’Articolo 2120 del Codice Civile. In primo luogo, è fondamentale sapere che il diritto alla percezione della liquidazione cade in prescrizione dopo 5 anni con decorrenza dal momento stesso della cessazione del rapporto.
La Legge di Stabilità 2005 ha rivoluzionato la normativa relativa al TFR: infatti, a partire dal 2007 è stata prevista la possibilità per ogni lavoratore di scegliere come ricevere la propria buonuscita. Le scelte possibili, valide tutt’oggi, sono due:
- Lasciare il TFR nelle casse dell’azienda e riceverlo nel momento della cessazione del rapporto lavorativo. In questo caso sarà il datore di lavoro a erogare il compenso al lavoratore. Quando? Generalmente la liquidazione viene erogata nell’ultima busta paga del lavoratore, ma non esistono disposizioni legislative in merito. Infatti, spesso il contratto collettivo di riferimento può prevedere delle scadenze tempistiche: qualora non le preveda il dipendente è tenuto a richiedere il TFR subito e in un’unica soluzione. Nel caso in cui il datore di lavoro non disponesse dei fondi per erogare il TFR in modo immediato, il lavoratore potrebbe rivalersi contro di lui con un ricorso.
- Spostare il TFR dall’azienda a una forma pensionistica complementare, ovvero a un fondo previdenziale. In questo modo il TFR sarà erogato sotto forma di pensione integrativa.
Ogni lavoratore ha la possibilità di scegliere e deve farlo entro i 6 mesi successivi all’inizio del rapporto lavorativo. Riguardo a ciò, la Legge di Bilancio stabilisce che tutte le aziende con più di 50 dipendenti, qualora i lavoratori optassero per la prima opzione, dovranno necessariamente versare i contributi TFR dei dipendenti in un apposito Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
Anche la Legge di Stabilità 2015 ha provato a modificare nuovamente la normativa in merito al TFR. Infatti, dal 1 Marzo 2015 al 30 Giugno 2018 è stata avviata una sperimentazione che consentiva ai dipendenti di ricevere un anticipo TFR in busta paga. In altre parole, secondo la nuova regolamentazione, ogni lavoratore appartenente al settore privato con più di 6 mesi di anzianità avrebbe potuto scegliere di ricevere il proprio TFR in anticipo in ogni busta paga mensile.
La sperimentazione è stata terminata con il 30 Giugno 2018: infatti, dal 1 Luglio 2018 la possibilità di ricevere il TFR in busta paga mensilmente è stata abolita.
Calcolo TFR: come si calcola la liquidazione?
Come si calcola il Trattamento di fine rapporto? Il calcolo del TFR dipende da due parametri fondamentali:
- Stipendio del dipendente
- Durata dell’impiego
Infatti, per calcolare la quota TFR maturata ogni anno dal lavoratore dipendente basterà dividere la somma delle retribuzioni lorde mensili dell’anno per un coefficiente che la normativa fissa a 13,5. In altre parole, TFR annuale = retribuzione annua lorda del lavoratore / 13,5.
Inoltre, la quota della liquidazione annuale viene rivalutata ogni anno al 31 Dicembre con l’applicazione di un tasso fisso dell’1,5% e del 75% calcolato sull’aumento dell’indice ISTAT del prezzo al consumo (inflazione) rilevato per l’anno precedente.
Ecco un esempio per aiutarci a capire come calcolare il TFR annuale di un lavoratore:
Un lavoratore viene assunto l’1 Gennaio 2018 con uno stipendio annuo lordo di 22.110 (reddito medio dei lavoratori dipendenti nell’anno 2018 secondo le analisi del Ministero dell’Economia). Il calcolo del suo TFR annuale al 31 Dicembre 2018 verrà effettuato nel seguente modo:
- Formula calcolo TFR: 22.110€ (reddito annuo lordo del lavoratore) / 13,5 (coefficiente fisso) = 1.637,77€ (versamento a TFR per il lavoratore al termine del 2018)
Al 31 Dicembre dell’anno successivo (2019) si procederà nuovamente al calcolo del Trattamento di fine rapporto del lavoratore. Ipotizzando che la retribuzione annua lorda sia rimasta invariata e che l’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo sia stato dell’1% rispetto al 2018, si ha che:
- 22.110€ (reddito annuo lordo del lavoratore) / 13,5 (coefficiente fisso) = 1.637,77€ (versamento a TFR per il lavoratore al termine del 2019)
- Rivalutazione TFR al 31 Dicembre 2019: 1.637,77€ (versamento a TFR per il lavoratore al termine del 2019) x 2,25% (coefficiente rivalutazione TFR 2019 ottenuto sommando il fisso 1,5% a 0,75% di inflazione rispetto all’anno precedente) = 36,84€ (rivalutazione da aggiungere al versamento a TFR)
- Totale TFR dipendente al termine del contratto di lavoro: 1.637,77€ (TFR 2018) + 637,77€ (TFR 2019) + 36,84€ (rivalutazione TFR 2019) = 3.312,38€ (versamento a TFR totale).
Tassazione TFR: come funziona?
Il TFR è tassato? La risposta è sì, ma a questa cifra non viene applicata la tassazione IRPEF ordinaria. Infatti, per calcolare la tassazione della buonuscita si applica un’aliquota media ottenuta sulla base delle aliquote IRPEF degli ultimi anni precedenti alla cessazione del rapporto lavorativo. La liquidazione netta si ottiene sottraendo dalla cifra lorda il valore delle imposte calcolate: in questo modo la tassazione potrà risultare equa per il lavoratore.
È il datore di lavoro a occuparsi della liquidazione TFR e quindi del computo in questione. In seguito, interviene l’Agenzia delle Entrate che ricalcola la quota imponibile sulla base dell’aliquota IRPEF media degli ultimi 5 anni antecedenti al termine del contratto:
- Se il risultato del calcolo dell’Agenzia delle Entrate supera di più di 100€ quello del datore di lavoro, l’Agenzia interviene inviando un avviso di pagamento al diretto interessato;
- Se il risultato del calcolo dell’Agenzia delle Entrate evidenzia che il datore di lavoro ha trattenuto più del dovuto, sarà la stessa Agenzia a procedere con un rimborso per il lavoratore.
Richiesta anticipo TFR: il dipendente può richiedere la liquidazione in anticipo?
Un dipendente può richiedere il TFR in anticipo? Sì. La normativa di riferimento prevede che il lavoratore possa richiedere all’azienda un anticipo del TFR maturato, ma solo in alcuni casi e a determinate condizioni:
- Solo i dipendenti con almeno 8 anni di anzianità di lavoro presso lo stesso datore di lavoro possono fare richiesta del TFR anticipato;
- La liquidazione anticipata può essere richiesta solo una volta durante il corso del rapporto di lavoro e la somma anticipata andrà decurtata dalla cifra finale;
- La cifra richiesta in anticipo non può essere superiore al 70% del TFR totale a cui il lavoratore ha diritto.
La richiesta di TFR anticipato può essere inoltrata al datore di lavoro esclusivamente per i seguenti motivi:
- Per far fronte a spese sanitarie, terapie o interventi straordinari riconosciuti e documentati dalle strutture pubbliche di riferimento;
- Per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli o per far fronte a spese di ristrutturazione straordinarie nella casa di proprietà;
- Per spese di congedo per astensione facoltativa per maternità o formazione.
Inoltre, l’Art. 2120 del Codice Penale, per evitare la corsa dei dipendenti alla richiesta della buonuscita anticipata, pone due limiti per il datore di lavoro in merito alle richieste di anticipo erogabili in un anno:
- Il datore di lavoro può accettare e soddisfare esclusivamente le richieste del 10% degli aventi diritto;
- Il datore di lavoro non può soddisfare richieste per più del 4% del totale dei dipendenti dell’azienda.
Infine, è importante ricordare che anche la liquidazione anticipata è soggetta alle regole di tassazione ordinarie del TFR.
Pagamento TFR e Fondo di Garanzia: cosa succede in caso di TFR non pagato?
Cosa accade quando il datore di lavoro non dispone dei fondi per erogare la liquidazione a un lavoratore? In questi casi il dipendente può presentare un ricorso o un decreto ingiuntivo. Proprio per risolvere queste situazioni è stato istituito presso l’INPS il Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR, di cui all’art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Infatti, esistono alcune specifiche situazioni di insolvenza da parte del datore di lavoro nelle quali è possibile per il lavoratore richiedere il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia:
- Fallimento;
- Concordato preventivo;
- Liquidazione coatta amministrativa;
- Esperimento esecuzione forzata quando le garanzie patrimoniali risultino insufficienti.
La normativa prevede che il Fondo eroghi il pagamento della liquidazione entro 60 giorni dalla richiesta del lavoratore. I 60 giorni decorrono dal momento della domanda al Fondo presso un ufficio competente, non dalla data di cessazione dell’attività lavorativa.